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Corte Costituzionale: “I genitori possono scegliere il cognome da dare al figlio”, pronuncia storica

E’ arriva la pronuncia storica della Corte costituzionale, presieduta da Giuliano Amato: i figli potranno avere anche il cognome della madre.

Un diritto negato alle donne dall’articolo 262 del codice civile e che la Corte dibatteva da un anno. Il caso è nato da una coppia di Bolzano che voleva dare al figlio, nato fuori dal matrimonio, il cognome materno perché, in tedesco, suonava molto meglio di quello del padre. La Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla norma del codice civile. Che fino a oggi ha bloccato la possibilità, per una donna, di dare a suo figlio il proprio nome.

Nel dare notizia della decisione, e in attesa della sentenza, la Corte spiega che d’ora in avanti “la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”. 

È dunque piena “… l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi”.  È altresì evidente, a questo punto, che, come scrive esplicitamente la stessa Corte, sarà “compito del legislatore regolare tutti gli aspetti connessi alla decisione assunta”.

La Corte ha ritenuto “… discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio la regola che attribuisce automaticamente il cognome del padre”. E spiega che “… nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale”.  

Una decisione assunta perché le regole attuali violano gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Quindi cade dunque l’articolo 262 del codice civile.

redazione

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