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Processo Palude: per i giudici alcune intercettazioni non sono utilizzabili

Nel corso dell’udienza è stato nominato il perito del tribunale che si occuperà della trascrizione delle conversazioni invece ammesse come prova nel processo a carico dell’ex ingegnere capo del Genio Civile di Trapani e di altri soggetti.

Il presidente del collegio dei giudici, il dottore Enzo Agate, nel corso dell’udienza di ieri mattina, presso l’aula Bunker del tribunale di Trapani, ha dato lettura dell’ordinanza che ha accolto in parte le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni come prova dell’accusa, avanzate dai difensori, in particolare dall’avvocato Baldassare Lauria, legale di Giuseppe Pirrello, ex ingegnere capo del genio civile di Trapani. Gli altri soggetti imputati del processo in corso sono: Onofrio Aurelio Pirrello, Giuseppe Pipitone, Vincenzo Coppola, Gaetano Vallone, Giuseppe Maiorana, Vincenzo Paglino, Francesco Pirrello, Vito Emilio Bambina, Stefano Gebbia, Francesco Gebbia, Antonio Colletta, Ignazio Messana e Giuseppe Paglino. Si sono invece costituiti come parti civili il Comune di Castellammare del Golfo e l’Ufficio del Genio Civile di Trapani. Pirrello, si ricorda, è rimasto coinvolto nel 2018 nella cosiddetta inchiesta “Palude” condotta dalla Procura trapanese, scaturita dalle indagini del 2016 sull’approvvigionamento idrico della città di Alcamo (dove risiede l’ex ingegnere capo), per avere compiuto atti contrari ai suoi doveri d’ufficio.

Il presidente Agate (a latere i dottori Edoardo Bandiera ed Enrico Restivo), dunque, ha ripercorso tutte le tappe del procedimento giudiziario in questione, inclusi i ricorsi in Cassazione delle difese e le disposizioni del gip che si sono succeduti nel tempo, che hanno avuto ad oggetto per l’appunto l’utilizzabilità o meno delle intercettazioni (iniziate nel 2016 per il reato di abuso d’ufficio), e soprattutto di quelle che hanno dato luogo alle nuove indagini della magistratura, culminate con il rinvio a giudizio dell’ex ingegnere capo del Genio Civile per un reato diverso: la corruzione. L’altro reato contestato è il falso ideologico.

Nella memoria presentata al tribunale, la difesa ha sostenuto che l’articolo 270 del codice di procedura penale fa divieto di utilizzo delle intercettazioni per i reati non connessi, salvo che risultino indispensabili e per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza. Pertanto, il tribunale ha dichiarato inutilizzabili, nel processo in corso, le intercettazioni autorizzate dal gip con decreto 132/2016. Non è stata però accolta neanche la richiesta dell’avvocato Vincenzo Catanzaro, legale di Giuseppe Paglino, sostituito in aula dal collega Giuseppe Benenati, sull’utilizzabilità di un’intercettazione del menzionato decreto. Viceversa, il collegio dei giudici ha rigettato le eccezioni di utilizzabilità per quelle intercettazioni, verosimilmente ambientali, che hanno dato luogo alla nuova notizia di reato, scaturita da una nota dell’aprile 2017 della guardia di finanza, e portato all’iscrizione nel registro degli indagati Giuseppe Pirrello. Sono state, quindi, ammesse quelle intercettazioni autorizzate dai decreti del gip, congruamente motivati, numero 13, 14 e 61 del 2017. Inoltre, il collegio dei giudici ha disposto la perizia trascrittiva di suddette intercettazioni richiesta dal sostituto procuratore, la dottoressa Antonella Trainito. Infine, il presidente Agate, accertata l’insussistenza di incompatibilità, ha nominato il perito Antonio Caiozzo per dare seguito al sopracitato compito.

La prossima udienza si terrà il 23 marzo. Verranno ascoltati due testi dell’accusa su alcuni accertamenti bancari.

Linda Ferrara

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