Stanziati 293 milioni di euro per far fronte alle difficoltà delle famiglie, in seguito alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19. Le nuove misure approvate contengono congedi parentali per chi ha figli fino a 16 anni, retribuiti al 50% sotto i 14 anni; diritto allo smart working con figli sotto i 16 anni e per i lavoratori autonomi, sanitari e delle forze di polizia un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana.
Il decreto prevede fino al 30 giugno 2021 in caso di sospensione delle attività scolastiche, di infezione o quarantena dei figli:
Il bonus può essere richiesto per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da Coronavirus del figlio o alla durata della quarantena del figlio.
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia, in alternativa direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus è riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
All’articolo 2 del Decreto Legge Covid si dispone, fino al 30 giugno 2021 che: