Il sindaco di Alcamo Domenico Surdi ha adottato un’ordinanza che vieta la vendita, la somministrazione e la detenzione di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine.
Dichiara il primo cittadino alcamese: “con questa ordinanza è vietato somministrare bevande in vetro dopo le 22; è vietato camminare con le bottiglie in mano e quindi, dopo le 22 solo consumi di bevande presso i locali. L’obiettivo fondamentale è quello di contrastare l’abuso di alcool ed ogni forma illegittima di assembramento nel centro storico e non solo. Siamo in linea con l’Ordinanza adottata da mercoledì dal Presidente della Regione, Musumeci dove si specifica ulteriormente che è un illecito penale fare assembramenti e stare senza mascherina. Dobbiamo lavorare per rendere Alcamo più sicura, proprio ieri c’è stato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza volto ad evidenziare tutte le strategie per garantire l’incolumità pubblica”.
Si legge nell’ordinanza “l’intero centro storico è patrimonio di ogni cittadino alcamese ed è preciso compito dell’Amministrazione garantirne la completa fruibilità; lo stesso centro storico è caratterizzato da un reticolo di vie dove sono presenti diverse attività commerciali e pubblici esercizi, destinati alla vendita e somministrazione di bevande; soprattutto durante il fine settimana, si è riscontrato il fenomeno dell’abbandono su suolo pubblico, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti e lasciati sparsi sul suolo, arrecando danno al decoro urbano e costituendo pericolo per i passanti. L’uso sconsiderato di bottiglie di vetro e lattine nelle vie del centro storico costituisce presupposto per la violazione del diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti, oltre che compromettere il decoro e gli spazi culturali più importanti; l’adozione di un provvedimento restrittivo costituisce miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché uno strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali che costituiscono rischio di grave pregiudizio per la tutela e la conservazione del patrimonio pubblico che potrebbe subire danneggiamenti permanenti”.
Pertanto “per trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo è vietata ai gestori di esercizi commerciali, ai gestori di esercizi artigianali e ai gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie sia in forma fissa che itinerante: la vendita o la cessione a qualsiasi titolo per asporto, di bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, anche dispensate da distributori automatici; è vietata la vendita o cessione a qualsiasi titolo, finalizzato al consumo sul posto, di bevande con l’utilizzo di bottiglie, lattine e di altro materiale comunque contundente; le bevande potranno, quindi, essere versate in contenitori diversi dal vetro o lattine e, comunque in contenitori di materiale non contundente; è vietato a chiunque di detenere e consumare su area pubblica bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente; è vietato l’utilizzo in modo improprio delle ville comunali e degli spazi pubblici adiacenti al patrimonio artistico e culturale, quali i portici e l’atrio del Collegio dei Gesuiti, etc, oggetto di reiterati atti vandalici da ricondursi a titolo esemplificativo alle seguenti fattispecie: bivaccare, sdraiarsi a terra, giocare al pallone, consumo di alcol, etc.I titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tutte le tipologie, i titolari di attività artigianali dove è consentita la vendita di prodotti alimentari ed infine i titolari di attività commerciali in sede fissa su area privata e su aree pubbliche sia in sede fissa che in forma itinerante, autorizzati alla vendita di alimenti, sono obbligati a dotarsi dei relativi contenitori per la raccolta differenziata al servizio dei clienti e di rimuovere, ove necessario, dopo la chiusura dell’attività, carte, bottiglie, lattine e quant’altro contribuisce a rendere indecoroso l’aspetto del locale e delle sue immediate vicinanze”.
“I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 50 comma 7 bis D.Lgs n. 267/2000 da Euro 500,00 a Euro 5.000,00”.