Consulenti ed esperti del settore, ci scrivono per chiarire alcuni punti e porre alcuni quesiti sul Decreto Liquidità varato dal Governo italiano:
Gentile direttore, ci permettiamo inviarle questa ns. nota per illustrarle brevemente il “poderoso e portentoso” decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 denominato anche Decreto Liquidità (decreto omnibus) in cui il governo si “vanta”, tra le varie misure adottate, di aver trovato una soluzione alle difficoltà economiche e di liquidità delle imprese di oggi, ma a parer nostro, di dubbia efficacia e con norme farraginose, lontane dal dare un’immediata liquidità che sia in grado di risollevare l’economia italiana. Infatti lo stanziamento per questa misura è a saldo zero!!! (leggasi art. 1 comma 14). Il decreto prevede, in via semplificativa e non del tutto esaustiva, la concessione da parte dello Stato, tramite un proprio ente, di garanzie in favore di Banche, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.
I beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione che alla data del 31 dicembre 2019, non devono essere classificate nella categoria delle imprese in difficoltà (secondo la definizione comunitaria) e che alla data del 29 febbraio 2020, non devono avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate (secondo la definizione della normativa europea). Viene precisato, sempre per rendere “più agevole la procedura”, che l’impresa beneficiaria della garanzia deve assumere l’impegno per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020 e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (formula misteriosa e ambigua).
I finanziamenti avranno una durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L’ammontare del finanziamento assistito da garanzia non può essere superiore al maggior tra i seguenti importi: 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale; – il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio. Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
La percentuale massima di garanzia è diversificata ed è pari:
● al 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
● al 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
● al 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi. Le commissioni annuali dovute dalle imprese all’ ente statale che rilascerà la garanzia sono variabili.
Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria. Così come autorizzato dalla Commissione europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano: – l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e una durata fino a 72 mesi; – un importo non superiore al 25 percento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, come autocertificazione (comunque, non superiore a 25.000,00 euro). Per i prestiti fino a 25mila euro è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, che si può stimare in un valore tra 1,2 e 2%).
Evidenziamo, ancora una volta, che lo strumento è abbastanza complesso in quanto vi sono diversi attori in campo e le banche ove la garanzia statale non sia del 100%, effettueranno una “normale” valutazione creditizia con tutte le loro difficoltà contingenti all’emergenza Corona virus (carenza di personale, difficoltà di interazione col cliente e con l’ente pubblico) che allungheranno notevolmente tempi di istruttoria ed erogazione delle somme richieste. Vi è, infine da sottolineare che la garanzia al 100% non comporta, così come paventato un automatismo nell’elargizione del prestito.
N.B. Oggi scadenza del pagamento della cassa integrazione, così come promesso del premier Conte e dal presidente dell’Inps Tridico. Notizie in merito?
Gianfranco Valenti (Consulente del lavoro)
Stefania Barbera (Esperta in materia di finanza agevolata)