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Indennizzi per vittime di reati violenti, come ottenere i risarcimenti

Il Ministero dell’Interno ha diffuso alle Prefetture un comunicato circa la legge del 7 luglio 2016 n. 122 come modificata dalla legge europea del 2017. In pratica si tratta della normativa che tutela le vittime dei reati dolosi commessi con violenza, commessi dal 30 giugno 2005 al 23 luglio 2016, nelle ipotesi in cui la vittima o gli aventi causa in caso di omicidio, non abbiano conseguito il risarcimento del danno dall’autore del reato. Per agevolare le vittime di reati violenti, qualora alla scadenza dei 120 giorni dall’entrata in vigore della legge non sia ancora disponibile la documentazione richiesta, le domande di indennizzo potranno comunque essere presentate al termine generale di 60 giorni dall’ultimo atto esecutivo o dal passaggio in giudicato della sentenza.

L’indennizzo è elargito – si legge nella comunicazione recepita anche dalla Prefettura di Trapani ed inviata ai Comuni della Provincia – per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, nei quali casi l’indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche ed assistenziali. Gli importi, fissati con decreto interministeriale dell’agosto 2017 e che ha reso operativa la legge, saranno a breve rideterminati in aumento, grazie alle nuove e maggiori risorse stanziate con la legge europea e la legge di bilancio del 2018. Tale decreto è inserito anche nel sito www.interno.gov.it sulla pagina “Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti”, in cui sono altresì precisati condizioni e presupposti per accedere al fondo, nonché le informazioni relative al procedimento.

redazione

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Tags: vittime