Categorie: AmministrazionePacecoServizi

Paceco, attivato sportello informativo sul sovraindebitamento

Con un protocollo di intesa tra il Comune di Paceco e l’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine dei dottori commercialisti di Trapani, è stato attivato uno sportello informativo rivolto a coloro che versano in situazioni di disagio originate da motivi economici reali o riconducibili alla situazione di crisi economica.
Il protocollo è stato sottoscritto dal Sindaco di Paceco, Biagio Martorana, e dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Trapani, Mario Sugameli, alla presenza di due rappresentanti dell’Organismo, il referente Pietro Bruno e l’avvocato Maria Pia Maltese, gestore della crisi, nonché del comandante della Polizia municipale, Giuseppe D’Alessandro.
“L’iniziativa nasce dalla comune condivisione della necessità di dedicare particolare attenzione all’ascolto di chi manifesta situazioni di disagio e di prevenire il diffondersi di fenomeni criminosi come l’usura o altre forme di illegalità economica” spiegano i promotori dello Sportello informativo, ricordando che “la legge 3/2012 prevede l’accesso a procedure per il risanamento della condizione debitoria, rivolte a piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e consumatori che si trovano in una situazione di sovraindebitamento e sono perciò impossibilitati a far fronte ai propri impegni”.
“È un servizio in più che si offre alla comunità di Paceco, – sottolinea il Sindaco – specialmente alle persone e alle famiglie che per vari motivi si trovano in difficoltà”.
Gli interessati possono richiedere un colloquio informativo riservato, telefonando al numero del Comune 0923-1929101.
Per ulteriori informazioni, si può leggere il seguente testo predisposto dallo stesso organismo dell’Ordine dei dottori commercialisti.
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.
FOGLIO INFORMATIVO
La Legge n. 3/2012 disciplina le procedure di composizione della crisi, piano del consumatore, accordo del debitore e liquidazione dell’intero patrimonio.
Il Regolamento (D. M. n. 202/2014) –in vigore dal 28 gennaio 2015- disciplina l’istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli organismi (OCC), i requisiti e le modalità di iscrizione al registro, la formazione dell’elenco e la revisione periodica, la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
L’OCC ODCEC Trapani, nato dalla sinergia tra l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani e l’Ordine degli Avvocati di Trapani, é iscritto al n. 58 del registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia.
Annovera circa 60 Gestori della Crisi tutti iscritti ai rispettivi Ordini professionali e muniti delle professionalità di legge così come riconosciute dal Ministero di Giustizia.
L’Organismo fornisce gratuitamente a tutti coloro che ne fanno richiesta, l’informativa sulla legge 03/2012 e sulle possibilità che essa offre agli aventi diritto.
L’informativa sarà garantita presso le sedi dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trapani, in via Eurialo n.7 tel 092321264, dell’Ordine degli Avvocati di Trapani, Via XXX Gennaio, Palazzo di Giustizia, 092321752, nonché presso tutti i comuni convenzionati che hanno attivato uno sportello Informativo.
CHI PUÒ ACCEDERE
Alle procedure di sovraindebitamento può accedere chiunque, persona fisica o giuridica, che abbia contratto debiti e che non sia più in grado di soddisfarli regolarmente; si definisce poi “sovraindebitamento proprio” o “sovraindebitamento tipico” il caso del sovraindebitato il cui patrimonio sia inferiore alla massa debitoria da soddisfare; viceversa si definisce “sovraindebitamento improprio” il caso del soggetto sovraindebitato titolare di un patrimonio capiente ma illiquido.
Il requisito soggettivo é soddisfatto qualora il richiedente non sia soggetto alla normativa sul fallimento e le altre procedure concorsuali.
L’accesso alle procedure é soggetto alla corresponsione di un compenso all’OCC determinato per legge entro un minimo ed un massimo da convenire contrattualmente con il debitore caso per caso.
Per accedervi sarà sufficiente compilare il modulo di richiesta ed eseguire un versamento per le prime spese stabilito nella misura forfetaria di €.200,00.
Successivamente sarà sottoscritto il contratto di mandato e nominato un Gestore della Crisi con criterio di rotazione.
Il Richiedente fornirà al Gestore tutte le notizie utili per la definizione del caso concreto sulla scorta delle quali il professionista incaricato provvederà a redigere una relazione particolareggiata da sottoporre al Giudice Designato.
All’esito del deposito il Giudice fisserà l’udienza per l’omologazione al cui esito si darà esecuzione al piano omologato.

LE PROCEDURE

PIANO DEL CONSUMATORE
Può accedervi il consumatore persona fisica la cui massa debitoria non connessa ad attività commerciali o professionali.
Per accedervi deve dimostrare il requisito della meritevolezza che sarà valutata dal Giudice Designato sulla base della relazione particolareggiata del Gestore della Crisi.
La fase dell’omologazione non vede il coinvolgimento dei creditori; a questi sarà comunicato il decreto di omologa una volta pronunciato.
Con il decreto di omologa il Giudice sospende i procedimenti esecutivi in corso, inibisce ulteriori esecuzioni sul patrimonio del debitore e pronuncia anche l’esdebitazione.

ACCORDO DEL DEBITORE
Possono accedervi tutti gli altri richiedenti, compreso il consumatore che non abbia sufficientemente dimostrato il requisito della meritevolezza.
La fase dell’omologazione vede il coinvolgimento dei creditori che esprimeranno il proprio gradimento all’accordo di ristrutturazione.
Con l’ordinanza che fissa l’udienza di omologazione il Giudice può sospendere le procedure esecutive in corso.
Il Giudice Designato omologherà l’accordo se sarà stato espresso il gradimento da almeno il 60% dei creditori ed in tal caso sospenderà i procedimenti esecutivi in corso, inibirà ulteriori esecuzioni sul patrimonio del debitore.
L’effetto esdebitatorio è negoziale e consegue al raggiungimento delle maggioranze previste.

LIQUIDAZIONE
La procedura di liquidazione é l’estrema possibilità in quanto prevede che per il soddisfacimento dei creditori si debbano mettere in vendita TUTTI i beni del debitore.
Con l’ordinanza che fissa l’udienza di omologazione il Giudice sospende le procedure esecutive in corso ed inibisce le successive.
Il Giudice Designato omologherà il piano liquidatorio sentiti i creditori intervenuti.
Con il decreto di omologa il Giudice pronuncia l’esdebitazione.

redazione

I commenti sono chiusi.

Condividi