Con un’ordinanza, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala, ha indetto le nuove normative sulle operazioni di sbarco e trasbordo di pesce spada (Xiphias Gladius) provenienti da pesca professionale e sportiva, anche se accessorie o accidentali. Nel rispetto di tutte le normative in materia, sia europee che nazionali, il pesce spada del Mediterraneo può essere pescato soltanto dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2018. Nell’ambito del Circondario Marittimo di Marsala lo sbarco ed il trasbordo del prodotto è consentito nella Banchina dei Mille e nella Banchina Pescherecci del Porto lilybetano, mentre è vietato in qualsiasi altro approdo a meno che non sia la Guardia Costiera ad intervenire con un’apposita ordinanza.
Il comandante, o il suo rappresentante, di una nave da pesca comunitaria che abbia catturato uno o più esemplari di pesce spada in quanto autorizzata alla cattura bersaglio oppure quale cattura accessoria e che intenda sbarcare tali esemplari nel porto di Marsala, deve trasmettere all’Autorità Marittima, almeno un’ora prima del rientro in porto, una notifica preventiva, comunicando l’Orario di Previsto Arrivo (OPA), il quantitativo stimato di pesce spada detenuto a bordo, tutte le informazioni relative alla zona in cui sono state effettuate le catture. Questa pre-notifica può essere inviata per e-mail oppure comunicata via radio dal peschereccio o tramite telefono. I comandanti sono tenuti a registrare e comunicare anche i quantitativi catturati di pesce spada inferiori ai 50 kg. Tale documento deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, anche se in navigazione, riempiendo ogni riga per giorno, anche in caso di catture zero.
I comandanti delle imbarcazioni da pesca autorizzate, a prescindere delle rispettive dimensioni di lunghezza fuori tutto, hanno l’obbligo d’utilizzo dall’1 gennaio 2019, del software Mipaaf per la registrazione e trasmissione elettronica delle catture, in pratica si tratta di un tablet. Diversi obblighi a parte, è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, catture di pesce spada aventi lunghezza alla forca (misurata dalla mandibola inferiore) inferiore a 100 cm, o di peso inferiore a 11,4 kg di peso vivo o 10,2 kg di peso eviscerato e senza branchie. Le catture accidentali sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% in peso o in numero di esemplari, delle catture totali di pesce spada di tali navi. E’ vietato rigettare in mare gli esemplari morti e non è consentito lo sbarco o il trasbordo di esemplari non interi. I pescherecci che non sono autorizzati non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada superiori al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.
Il limite annuale delle catture accessorie (by-catch) di pesce spada è fissato in 250 chilogrammi. Ovviamente, per chi non rispetta le normative, sono previste notevoli sanzioni.