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Prevenzione rischio idreogeologico: il sindaco emana un'ordinanza per i proprietari di terreni e corsi d'acqua

E’ diretta ai proprietari di terreni e ai possessori di fondi (enti pubblici e privati, gestori, regolatori, utenze) titolari dei diritti di corsi d’acqua l’ordinanza sindacale emessa n.153 del 30 settembre 2015 emessa per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Si tratta di una serie di precauzioni, sollecitate sia dalla Prefettura che dal Dipartimento della Protezione civile, necessarie con l’arrivo della stagione invernale, per realizzaree in tempo gli opportuni interventi di manutenzione e pulizia di corsi d’acqua e terreni.

I proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, hanno l’obbligo di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

a) per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di “canali o scoli” con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche;

b) per quanto concerne le aree di pertinenza dei fabbricati, è necessaria la raccolta delle acque meteoriche in pozzetti e canalizzazioni, capaci di assicurare un normale deflusso delle stesse. Le stesse aree di pertinenza devono essere mantenute in condizione di pulizia e “idonee all’uso”;

c) per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni;

Tutti gli agricoltori e possessori di fondi, Enti pubblici e privati, gestori, regolatori, utenze, utenti titolari dei diritti d’acqua di fiumi, canali di irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d’acqua che attraversano il territorio comunale di Trapani, ciascuno per le rispettive competenze, devono provvedere:

a) all’asportazione dai corsi d’acqua o dalle opere idrauliche, di tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso, temporaneamente, sugli argini con idonea attrezzatura e/o mezzo anche meccanico;

b) alla manutenzione, alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d’acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle strade comunali e provinciali;

c) ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dall’alveo del corso d’acqua di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;

d) ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;

e) ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell’ambiente,

f) ogni qualvolta debbono effettuarsi coltivazioni dei propri terreni, le arature dovranno essere effettuate in maniera da mantenere una fascia di rispetto larga almeno 3,00 per tutta la lunghezza della strada evitando il relativo dissodarsi zappandolo ed in altro modo ed inoltre le arature dei terreni dovrà effettuarsi rovesciando le zolle verso monte, parallelamente alla sede stradale adiacente separandola dalla predetta fascia.

GUARDA L’ORDINANZA COMPLETA

redazione

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