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In commissione ambiente il Ddl di Fazio sulla revisione della norma che regola le costruzioni a 150 metri dalla battigia

Potrebbe salvare dalla demolizione le tante costruzioni nella fascia a 150 metri dal mare, il Ddl 753, presentato nei mesi scorsi dal deputato regionale Girolamo Fazio dal titolo: “Revisione della normativa relativa alle costruzioni nella fascia di 150 metri dalla battigia”. 
Adesso il disegno di legge verrà discusso in commissione ambiente. Argomento dibattuto da oltre trenta anni, ossia dal giugno 1976, quando in una norma indirizzata allo sviluppo del turismo si stabilì l’inedificabilità della fascia costiera fatto salvo quanto era già stato costruito «senza alterazione dei volumi già realizzati». La norma poneva il precetto vincolante per le amministrazioni comunali e regionali chiamate ad adottare gli strumenti urbanistici, non invece per i cittadini, se non dopo il suo recepimento nei Piani regolatori generali.
L’intreccio normativo si complica con il recepimento della legge statale del 1985 (primo condono edilizio) che però nel testo approvato dal legislatore regionale (art. 23, comma 10, della legge n° 37 del 10 agosto 1985) escluse espressamente le costruzioni realizzate dopo il 31 dicembre 1976.

Allo stato attuale è questa disposizione che impedisce il condono delle costruzioni realizzate abusivamente nella fascia di 150 metri dalla battigia.

“Il ddl – si legge in una nota del deputato Fazio – si propone di dare una soluzione intervenendo esclusivamente, ed in modo limitato, su tale ultima disposizione assumendo come riferimento le indicazioni provenienti dalla riflessioni dei Giudici amministrativi. Il fine dichiarato dell’intervento è quello di dare una soluzione politica ad una situazione di disordine e illegalità territoriale che è imputabile in modo prevalente e determinante alla classe politica e amministrativa della Regione e degli Enti Locali, ma le cui conseguenze economiche e sociali gravano esclusivamente sui cittadini”.

L’intervento non è generalizzato, ma particolarmente selettivo: sia dal punto di vista cronologico, perché limitato temporalmente alle costruzioni realizzate sino all’entrata in vigore della legge regionale n° 15/1991 (a partire dalla quale è stato eliminato ogni dubbio sul valore precettivo della disposizione che ha introdotto il vincolo di inedificabilità nei 150 metri dalla battigia); sia dal punto di vista della compatibilità con le realtà urbanistiche esistenti in ogni Comune, poiché limitato alle costruzioni che ricadono in contesti ormai urbanizzati (limitrofe a zone C), nei quali la demolizione sarebbe priva di alcun valore effettivo di tutela delle coste.

L’iniziativa, inoltre, riapre la possibilità, già prevista dal legislatore regionale con l’art. 4 della legge n° 17 del 1994, della concessione dei diritto di abitazione per i nuclei familiari che non hanno altra soluzione abitativa, ma subordinandola a condizioni diverse e più restrittive.

Audrey Vitale

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Tags: case abusivedemolizione